In questa interessante sentenza, la Suprema Corte prende in esame il complesso tema dell’individuazione dei soggetti responsabili quando si verifica un infortunio durante l’esecuzione di un contratto di appalto.
Sul punto, i Giudici sottolineano come non si possa attribuire in automatico una responsabilità anche in capo alla società committente in quanto “non si può pretendere un controllo continuo e penetrante sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”.
Ciò premesso, la sentenza precisa che per attribuire una responsabilità anche in capo al committente è necessario verificare con attenzione il caso concreto, prendendo in considerazione:
Ed infine si aggiunge che “in particolare la responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su lui gravanti”.
Una volta enunciati tali importanti principi guida, nel caso oggetto della citata sentenza, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto il consigliere delegato in materia di sicurezza del committente e aveva dichiarato l’insussistenza dell’illecito amministrativo ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 contestato alla stessa società committente.
Per il dettaglio della sentenza si rinvia al seguente link: