Tribunale di Ancona, Sentenza n. 521 del 13/03/2015, dep. 12/05/2015

Il sistema 231, se impostato in maniera concreta ed effettiva anche attraverso un Organismo di Vigilanza competente e specializzato, può essere efficace, utile, e può fare risparmiare risorse economiche alle aziende, impedendo l’applicazione di pesanti sanzioni, sia pecuniarie che interdittive.

Questa sentenza conferma che è possibile ottenere un’assoluzione anche in caso di infortunio mortale ed anche qualora sia stata accertata una violazione in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, se si dimostra che nessuna colpa organizzativa e nessun interesse o vantaggio sono riscontrabile in capo alla Società.

Nel caso di specie, il sistema 231 configurato dall’Avv. Giovanni Catellani, oggetto di prova in dibattimento, è stato giudicato adeguato ed efficace.

La sottoscritta, difensore della società, oltre a produrre in giudizio tutto l’apparato documentale del sistema 231 (MOG, verbali dell’OdV, relazioni tecniche), ha citato quale teste il presidente dell’Organismo di Vigilanza che ha riferito sul lavoro svolto.

In questo modo siamo riusciti a provare l’adeguatezza e l’efficace attuazione del sistema 231.

un lavoratore dopo aver infilato la mano tra due rulli veniva afferrato e trascinato dai rulli stessi che ne provocavano il decesso.

Al Datore di Lavoro veniva contestato il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. per violazione del TU 81/08 in quanto il macchinario era privo di un dispositivo di sicurezza che permettesse in caso di pericolo di arrestare i rulli.

Alla Società veniva contestato l’illecito amministrativo ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 in relazione alla commissione da parte del datore di lavoro del delitto di omicidio colposo, realizzato nell’interesse o a vantaggio della società.

  • una sanzione pecuniaria da un minimo di 64.500 euro ad un massimo di 774.500 euro;
  • l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art.9,II comma del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
  • la pubblicazione della sentenza di condanna.

1) Dimostrare che il reato non era stato commesso nell’interesse o a vantaggio della Società imputata.

L’art. 5 del D.Lgs. 231/01 indica chiaramente i criteri di imputazione del fatto alla persona giuridica richiedendo che il “il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio”.

La sussistenza in capo alla Società di un “interesse o vantaggio” risulta quindi essere un requisito necessario, senza il quale nessuna responsabilità può essere imputata all’ente.

In merito la giurisprudenza afferma che “l’accertamento della sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente precede e prescinde dalla verifica circa l’avvenuta adozione del Modello Organizzativo. Il controllo sull’avvenuta adozione e sull’idoneità del Modello Organizzativo è infatti richiesto nelle sole ipotesi in cui l’ente sia chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo, ovvero dopo aver acclarato che il reato presupposto è stato commesso nel suo interesse o vantaggio” (Trib. Torino, Sez. I, ud. Del 10/01/2013).

Rispetto ai reati in materia di sicurezza, è unanime l’orientamento che ravvisa il “vantaggio” quale elemento idoneo a fungere da collegamento tra illecito ed ente qualora “un soggetto agisca per conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e delle spese per l’adozione e l’attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione di profitti” (Tribunale di Novara, GUP, sentenza del 01/10/2010, dep. 26/10/2010).

2) Provare la congruità della Politica Aziendale adottata dalla Società in materia di sicurezza.

L’obiettivo perseguito dalla sottoscritta, quale difensore dell’ente, era quello di dare evidenza di come la Società avesse sempre perseguito una “politica” finalizzata ad una reale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sono quindi stati prodotti tutti i documenti comprovanti l’organizzazione aziendale quali:

  • la nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, composto da soggetti specializzati in materia che hanno svolto periodici incontri, con sopralluoghi presso gli stabilimenti e momenti di formazione ad hoc;
  • l’adozione del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 comprensivo della parte speciale dedicata ai reati in materia di sicurezza;
  • la definizione di una “delibera-quadro” del CdA con l’individuazione di tutte le figure coinvolte nell’organigramma in materia di sicurezza;
  • la nomina del RSPP e delle figure responsabile in materia di sicurezza;
  • l’assistenza da parte di una società di consulenza esterna specializzata in materia di sicurezza;
  • la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TU 81/08;
  • la redazione di un Bilancio delle spese sostenute in materia di sicurezza (per investimenti, attrezzature, formazione, consulenti etc...);
  • il riconoscimento di un budget adeguato per l’Organismo di Vigilanza in modo da garantire autonomia, indipendenza.

3) Dimostrare l’effettiva attuazione del c.d. “Sistema 231”.

Grazie alla testimonianza del Presidente dell’Organismo di Vigilanza e del RSPP, in sede dibattimentale si è dato evidenza:

  • del lavoro svolto dall’OdV che, grazie al proprio budget di spesa, aveva nominato un proprio consulente incaricato di svolgere verifiche incrociate con il RSPP e con la società di consulenza esterna in materia di sicurezza, impostando in tal modo un sistema di controllo c.d. sistema a tenaglia.
  • del lavoro svolto dal consulente esterno incaricato dall’OdV che proprio qualche mese prima del tragico infortunio aveva svolto un’ispezione presso lo stabilimento, senza evidenziare alcuna mancanza in merito al macchinario dove poi si è verificato l’infortunio mortale.
  • della Politica della Società che non ha mai omesso investimenti in materia di sicurezza in un’ottica di risparmio di costi, ma anzi ha sempre adempiuto alle richieste del RSPP o dei consulenti incaricati. Sono state ribadite le spese sostenute dalla Società in materia di sicurezza e, nel merito, si è precisato come non le fosse mai stata segnalata la necessità di intervenire nel macchinario dove si è verificato l’infortunio.

Nonostante il Datore di Lavoro avesse patteggiato la pena, il Giudice ha assolto la Società aderendo in toto all’impostazione difensiva sviluppata in dibattimento.

In primo luogo, Il Giudice ha approfondito proprio il tema relativo all’interesse ed al vantaggio nei reati in materia di sicurezza, sottolineando che “la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare, in casi simili, come non sia sufficiente per risalire da una responsabilità penale dei soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/01 alla responsabilità amministrativa dell’ente, una semplice imperizia o sottovalutazione dei rischi, ovvero una cattiva considerazione o esecuzione delle misure preventiva da assumere, perché si tratterebbe in tutti i casi di violazioni non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente, ma vengono in rilevo solo quelle violazioni di misure di prevenzione di rischi lavorativi poste in essere con un preciso obiettivo di risparmio di costi aziendali mediante l’abbattimento dei costi e spese per l’attuazione dei presidi antinfortunistici o di ottimizzazione dei profitti attraverso una maggiore velocizzazione dei processi produttivi (Trib. Novara, GUP in data 1/10/2010; Trib. Cagliari GUP in data 4/7/2011; Trib. Tolmezzo GUP in data 23/1/2012; Trib. Milano in data 24/9/2014)”.

Ciò premesso, ha quindi affermato che “alla luce dell’istruttoria svolta non sono emersi elementi che consentano di sostenere la tesi per cui la società imputata, per il tramite dei propri organi, abbia violato norme sulla sicurezza mossa un interesse o vantaggio, consistenti nella necessità di contenere i costi produttivi, risparmiare sulle misure di sicurezza, accelerare i tempi o i ritmi di lavoro ovvero aumentare la produttività”.

Come sostenuto dalla difesa, rispetto all’infortunio in oggetto, nessun interesse è stato perseguito e nessun vantaggio è stato conseguito dalla Società e di conseguenza nessun giudizio di rimproverabilità e nessuna carenza organizzativa può esserle imputata.

A conferma di ciò, il Giudice ha inoltre precisato che grazie alla produzione documentale e alla testimonianza del Presidente dell’OdV e del RSPP, si è accertato come la società imputata abbia effettuato nel corso del tempo ingenti investimenti in materia di sicurezza, arrivando a concludere che “la modestia dell’intervento sul macchinario in questione, seppur effettuato successivamente all’infortunio, nonché la circostanza che in svariate altre occasioni la società non si sia sottratta dall’apprestare strumenti e impegnare risorse per il compimento di interventi di manutenzione, talvolta anche molto costosi e comprovati dalle fatture che la società ha presentato, valgono quindi ad escludere una deliberata azioni omissiva da parte della stessa, consistente nella violazione di norme di sicurezza per perseguire un interesse o ottenere un vantaggio, in termini di compressione di costi o risparmio di risorse”.

Nonostante la responsabilità della Società fosse già da escludersi per mancanza dei presupposti dell’interesse e vantaggio, il Giudice, ad abundantiam, ha comunque rilevato come la Società avesse adempiuto anche ai requisiti richiesti per l’esonero di responsabilità dal D.Lgs. 231/01 in quanto prima della commissione del reato, aveva adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo.

Sul punto ha posto l’accento sulla composizione dell’Organismo di Vigilanza, costituito da soggetti specializzati, e sul lavoro da questo svolto con riunioni periodiche in coordinamento con il RSPP e con il conferimento di un incarico ad hoc ad un soggetto esterno incaricato di coadiuvare l’OdV stesso nella propria attività di vigilanza in materia di sicurezza (c.d. sistema a tenaglia).

Il Giudice ha quindi potuto affermare che “risulta riscontrato che all’adozione del modello organizzativo abbia effettivamente fatto seguito una costante attività di controllo e prevenzione dei rischi all’interno della società”.

Al di là della virtuosità di un’azienda è importante riuscire a dare anche evidenza formale di tale attenzione, in modo da poter fornire al Giudice nel modo più semplice e chiaro tutti gli elementi per poter ricostruire la c.d. Politica Aziendale.

A tal fine, e alla luce di quanto emerso dalla sentenza in oggetto, si ritiene fondamentale:

  • nominare un Organismo di Vigilanza composto da soggetti di comprovata professionalità e competenze giuridiche e in materia di sicurezza in quanto è “sulla costituzione e sulla incisività operativa dell’organismo di vigilanza che riposano le chances di una efficace attuazione del Modello...”. E’ importante che i membri dell’OdV si incontrino periodicamente per garantire l’attuazione di un effettivo sistema di controllo, in modo che il sistema 231 sia concreto ed efficace e non rimanga il c.d. solito pacco di carta;
  • verbalizzare in maniera adeguata le riunioni dell’Organismo di Vigilanza con efficacia narrativa e sensibilità giuridica;
  • effettuare riunioni periodiche costanti e assidue da parte dell’Organismo di Vigilanza attraverso audit con le figure responsabili ex T.U.81/08 (RSPP ed eventuali Delegati) al fine di verificare l’effettiva organizzazione in materia di sicurezza;
  • predisporre un bilancio di tutte le spese sostenute in materia di sicurezza;
  • definire in maniera chiara un organigramma in materia di sicurezza, con la definizione di relativi compiti e poteri formalizzate tramite delibera del CdA;
  • fare formazione in materia di sicurezza.

In caso di procedimento penale si suggerisce inoltre di affidare l’incarico ad un difensore con specifiche competenze in materia di sistema 231 e con esperienza nella predisposizione di Modelli Organizzativi e nella partecipazione ad Organismi di Vigilanza, in quanto la strategia difensiva dell’ente posa su presupposti differenti da quelli a difesa delle persone fisiche.


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