Un nuovo reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, ha introdotto un nuovo delitto all’interno del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01: si tratta del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603 bis c.p.

Il reato in oggetto è stato inserito tra i delitti contro la personalità individuale (ex art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01) ed in caso di sua violazione sono previste le seguenti sanzioni:

  • sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (una quota varia da 258,00 a 1.549,00 euro)
  • sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Per comprendere gli ambiti a rischio legati a tale nuovo fattispecie di reato, di seguito si riporta l’attuale testo dell’art. 603 bis c.p.:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Assumono quindi rilevanza anche per la prevenzione di tale nuovo reato ex D.Lgs. 231/01 gli ambiti relativi a:

  • gestione del personale;
  • gestione dei contratti con i fornitori e con appaltatori;
  • gestione della sicurezza.

Alla luce di tale novità legislativa, occorrerà pertanto aggiornare il Modello Organizzativo 231.


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