Al di là dei limiti dell’applicabilità del TU 81/08 sopra descritti, è interesse della Società di Gestione porre in essere ogni presidio possibile al fine di prevenire infortuni e gestire nel migliore dei modi la sicurezza nelle parti comuni del centro commerciale.
Si tratta di un tema di particolare rilevanza per la Società di Gestione del centro commerciale che, in caso di infortunio, potrebbe incorrere anche in una responsabilità penale-amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Il D.Lgs. 231/01 ha infatti introdotto nel sistema normativo italiano, accanto alla responsabilità della persona fisica, anche una responsabilità a carico della Società qualora dalla commissione di un determinato reato previsto dal Decreto sussista un interesse o un vantaggio per l’ente.
Il D.Lgs. 231/01 riconosce una responsabilità in capo alla Società qualora questa non si sia organizzata in maniera idonea e adeguata a prevenire la commissione di determinati reati: è la cd “colpa in organizzazione”.
Senza entrare oltre nel dettaglio della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01, in questa sede basti ricordare che tra i reati presupposto, dalla cui commissione può derivare una responsabilità per la Società, sono presenti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ne deriva la necessità per la Società di creare una’organizzazione in materia di sicurezza idonea non solo a prevenire in concreto infortuni, ma anche ad evitare l’attribuzione di una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Con tale intento, le Società di Gestione di alcuni centri commerciali hanno virtuosamente deciso di dotarsi di un Modello Organizzativo e di nominare un Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/01 e, sotto il profilo dell’organizzazione della sicurezza nelle parti comuni del centro, hanno individuato una figura esterna, in possesso di requisiti professionali adeguati rispetto a tale delicata materia. Tale scelta organizzativa prevede la nomina, tramite procura notarile ad hoc, di un Responsabile della sicurezza esterno a cui vengono conferiti tutti i poteri necessari per mantenere in sicurezza i luoghi comuni del centro commerciale.
Al fine di rendere effettivo e concreto l’apporto del responsabile della sicurezza nominato, si ritiene che sia utile e opportuno prevedere un suo intervento in tutti i Consigli di Amministrazione in cui vengono trattati argomenti inerenti la gestione della sicurezza (quali il rinnovo dei contratti di appalto, l’individuazione dei budgets preventivi, la definizione delle attività di manutenzione, etc.).
Ovviamente, è altresì necessario che il responsabile nominato possa usufruire, in completa autonomia, di un budget adeguato per lo svolgimento delle funzioni delegate.
Sarà cura del responsabile della sicurezza quindi coordinare tutte le attività e le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, tra le quali anche la direzione, le guardie giurate, i manutentori etc.
L’adozione di un Modello Organizzativo, la nomina di un Organismo di Vigilanza e l’individuazione di un Responsabile esterno in materia di sicurezza, costituiscono una best practice che non solo crea un concreto presidio preventivo in materia di sicurezza, ma permette anche alla Società di tutelarsi da eventuali profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, evitando così le pesanti conseguente in termini di sanzioni pecuniarie e interdittive (es. chiusura dell’attività, divieto di pubblicizzare i propri servizi etc.) che ne potrebbero derivare.
In conclusione, quando si parla di gestione della sicurezza all’interno dei centri commerciali, occorre sempre riflettere sulle diverse realtà che lo compongono, distinguendo tra proprietà private e parti comuni del centro.
Sotto questo profilo, sono diversi i soggetti da individuare quali responsabili della gestione della sicurezza e differenti sono gli obblighi di legge, ma la ratio è la medesima: creare un’organizzazione adeguata ed idonea a garantire la riduzione dei rischi al minimo e la prevenzione degli infortuni.
Giova ribadire come tale impostazione risulti fondamentale anche per prevenire il riconoscimento di un’eventuale responsabilità penale-amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 in capo alla Società di Gestione del centro commerciale.